Dichiarazione mendace concorso VPF1 - Decadenza dalla ferma - Buona fede

Con questa sentenza, il TAR Lazio ha dato ragione ad un militare in ferma volontaria che era stato congedato con demerito per avere presentato, durante il concorso, un titolo errato. Il militare, in possesso della patente equiestre "A2 Fitetrec-Ante", era convinto che fosse equivalente a quella richiesta nel concorso. Per tale motivo, dopo avere reso la relativa dichiarazione, ed accertata la non equipollenza, era stato congedato con demerito.

 

Vedi provvedimento

N. 10868/2017 REG.PROV.COLL.

 

N. 06528/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2016, proposto da: 
G.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lipari, Massimo Sidoti , Gaspare Viscò, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Morabito in Roma, via A. Vessella, 7; 

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

del provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno - risarcimento danni

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di anni uno, per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell’Esercito Italiano, una dichiarazione asseritamente mendace, circa il possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici.

Il predetto, come risulta dagli atti di causa, ha documentato, con la indicata domanda, il possesso del brevetto, rilasciato dall’associazione di equitazione “FITRTREC-ANTE”, di tipo A2 agonistica.

Considerato che la questione dei riferiti titoli presenta obiettive difficoltà interpretative ed applicative, derivanti dalla regolamentazione relativa al brevetto di equitazione, come risulta anche dalle determinazioni al riguardo assunte dalla p.a. e, segnatamente, dal Capo del Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ha attestato, in un caso, che il brevetto prodotto da un ricorrente, pur non conforme alle previsioni del bando, rientrava tra i titoli di merito utili nei concorsi per il reclutamento del personale militare;

Visto l’orientamento espresso dalla Sezione sulle conseguenze dell’autocertificazione del possesso di titoli che non costituiscono requisiti di partecipazione, con particolare rilievo al valore della buona fede dell’interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni (ex plurimis: Tar Lazio-Roma, Sez. 1° Bis, 21 luglio 2017, n. 8850);

Ritenuto, inoltre, che la dichiarazione di parte ricorrente, circa il possesso del brevetto in argomento, non possa ritenersi mendace ai fini della decadenza, proprio in considerazione della buona fede del candidato, attesa la evidente similitudine nominalistica fra il titolo posseduto e quello indicato dal bando;

Ritenuto altresì che l’omessa verifica del brevetto in questione prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” ( in realtà, “erronea”, anche in considerazione dell’intervenuto decreto di archiviazione dell’attivata azione penale) avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria - in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato - ma non la decadenza dalla ferma prefissata (ex multis: sent. TAR Lazio-Roma Sez. 1 Bis 8.6.2017 n. 6802);

Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il contestato provvedimento, dispositivo della decadenza dalla ferma, debba essere annullato unitamente a tutti gli altri provvedimenti consequenziali impugnati.

Infine, respinge il richiesto risarcimento del danno non avendo la parte ricorrente dimostrato la effettiva consistenza del danno patrimoniale asseritamente patito, atteso che la domanda in questione si presenta quale mera clausola di stile.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti contestati.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

Paola Patatini, Referendario

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