Trasferimento a corso di laurea in Italia da università straniera - Riforma della Ordinanza cautelare di primo grado del TAR Lazio - Avv. Massimo Sidoti
Con questa ordinanza, il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza di rigetto della misura cautelare chiesta dai ricorrenti emessa dal TAR Lazio, stabilendo il principio ormai consolidato che per il trasferimento al corso di laurea italiano da università comunitaria, lo studente iscritto ad anni successivi al primo non deve superare i test si ammissione.
N. 04317/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06976/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6976 del 2015, proposto da:
Maria Nubi, Umberto Ranieri, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Bisagna e Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI^ Sez. del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2570/2015, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento da ateneo straniero all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" al corso di laurea di Medicina e chirurgia
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’Amministrazione scolastica l’avvocato dello Stato Basilica;
Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento alla luce della giurisprudenza in materia di questo Consiglio di Stato che ha escluso che il diniego di trasferimento in Università italiane di studenti stranieri possa essere fondato sul rilievo del mancato superamento dei test di ammissione al primo anno di corso;
considerato infatti che l’Università deve verificare, oltre al requisito di rilevanza oggettiva afferente alla disponibilità del posto, il percorso formativo seguito da ciascun richiedente, ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero;
considerato pertanto che l’appello cautelare va accolto e che, quanto alle spese del doppio grado cautelare, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 6976/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado cautelare compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)